ONLUS

Sono Onlus tutte le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Società Cooperative e gli altri enti di carattere privato,i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

  • lo svolgimento di attività in uno o più settori previsti dalla legge:
    • assistenza sociale e socio sanitaria;
    • assistenza sanitaria;
    • beneficenza;
    • istruzione;
    • formazione;
    • sport dilettantistico;
    • promozione e valorizzazione dei beni culturali;
    • tutela e valorizzazione dell’ambiente;
    • promozione della cultura e dell’arte;
    • tutela dei diritti civili;
  • l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  • l’obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Finalità

Per gli ambiti di attività dell’istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, la finalità viene raggiunta quando sono realizzate in favore di:
persone svantaggiate.
componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Vengono considerate Onlus anche le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative riconosciute e le cooperative sociali.